La valutazione di impatto acustico in pratica è richiesta per tutte le attività potenzialmente rumorose, infatti in base all’articolo 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:
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aeroporti, aviosuperfici , eliporti;
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strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
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discoteche;
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circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
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ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
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impianti sportivi e ricreativi;
Inoltre, devono essere corredate di valutazione di impatto acustico previsionale:
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le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
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le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
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i provvedimenti comunali per l’abilitazione all’uso dei suddetti immobili ed infrastrutture.
La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l’individuazione e l’apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
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Descrizione della tipologia dell’opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l’utilizzo.
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Descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari.
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Descrizione delle sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore.
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Descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate eccetera) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
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Identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell’area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico.
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Planimetria dell’area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, deve indicare l’ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali.
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Indicazione della classificazione acustica dell’area di studio.
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Individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell’area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche.
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Calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall’opera o attività nei confronti dei ricettori e dell’ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati.
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Calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto all’aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell’ambiente circostante.
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descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata.
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Analisi dell’impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti.
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Programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l’esercizio di quanto in progetto;
Limiti di legge
La Legge Quadro introduce, alcune importanti definizioni:
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Limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora (misurato in prossimità della sorgente stessa).
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Limite di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno (misurato in prossimità dei ricettori).
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Valore di attenzione: rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.
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Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
Il D.P.C.M. 14/11/97, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio adottate dai comuni ai sensi della medesima legge.
Tabella 1- Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A)
Tabella 2 - Valori limite assoluti di emissione Leq in dB(A)
Tabella 3 - Valori limite di qualia Leq in dB(A)
In assenza di zonizzazione acustica comunale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti assoluti di immissione, non si applicano i limiti definiti dal D.P.C.M. 14/11/97 ma i seguenti limiti di accettabilità definiti dall’art. 6 del D.P.C.M. 1/03/1991:
(*) l'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 individua: Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Il già citato D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce, inoltre, che all’interno degli ambienti abitativi devono essere rispettati i seguenti valori limite differenziali:
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5 dB(A) per il periodo diurno (ore 06:00-22:00);
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3 dB (A) per il periodo notturno (ore 22:00-06:00).
Il valore differenziale è, quindi, ottenuto eseguendo la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello residuo.
Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.
Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
il criterio differenziale non trova applicazione nei seguenti casi:
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1.se il rumore misurato a finestra aperta è < 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno (in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
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2.se il rumore misurato a finestra chiusa è < 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno (in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
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3.nelle aree classificate nella classe VI (Aree esclusivamente industriali).
Riferimenti Normativi
Normativa Nazionale:
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d.P.C.M 01/03/1991 (G.U. 08/03/1991):”Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
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Legge Quadro n° 447 26/10/1995 (G.U. 30/10/1995):”Legge quadro sull’inquinamento acustico
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d.P.C.M 14/11/1997 (G.U. 01/12/1997): “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore “ cfr. art.3 comma 1 lettera a , Legge 447/95;
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d.M. Ambiente 16/03/1998 (G.U. 01/04/1998):” Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico,cfr. art.3 comma 1 lettera a , Legge 447/95;
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d.P.R. n° 142 30/03/2004 (G.U. 01/06/2004): “Disposizioni per il contenimento e la prvenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
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Circolare Ministeriale del 06/09/2004 (G.U. 15/09/2004): “Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali”.
Normativa Regionale Puglia:
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Legge regionale 12 febbraio 2002, N.3 :” Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”.
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Norma UNI 9884 (Luglio 1997): “Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale”;
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Norma UNI 10855 (dicembre 1999):”Misure e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti”.
PRESTAZIONI DELLO STUDIO NAPPI
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Acquisizione delle informazioni preliminari ambientali (zonizzazione del comune, ubicazione della nuova attività, planimetria dell’area di studio, verifica e studio dell’area limitrofa con individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti ante operam)
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Acquisizione dei dati costruttivi della nuova attività (elaborati grafici, materiali impiegati, tipologie costruttive, ecc.)
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Acquisizione dei dati relativi alle nuove attività (orari, macchinari utilizzati con le loro caratteristiche sonore, ecc.)
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Rilievi fonometrici
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Eventuale utilizzo di software previsionale di modellazione acustica e mappatura del rumore
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Redazione della documentazione di impatto acustico